Quella resa pubblica ieri non è una sentenza qualunque, e non è nemmeno – come qualcuno proverà a raccontarla – una “vittoria di categoria”. È piuttosto un passaggio di chiarezza istituzionale che riguarda direttamente la tutela della salute dei cittadini e il perimetro entro cui ciascuna figura che opera in ambito sanitario può e deve muoversi.
Con la sentenza n. 2129/2026, il TAR Lazio ha confermato in modo netto la piena legittimità della nota emanata l’11 dicembre 2024 dalla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute. Una nota che, già allora, aveva avuto il merito di ribadire un principio che nel nostro ordinamento è tutt’altro che nuovo, ma che periodicamente torna a essere messo in discussione: la figura del massofisioterapista non rientra tra le professioni sanitarie riconosciute dallo Stato.
Il Tribunale amministrativo ha chiarito, senza lasciare spazio a interpretazioni forzate, che il massofisioterapista è da considerarsi un operatore di interesse sanitario, privo di autonomia professionale, con funzioni accessorie e strumentali rispetto alle professioni sanitarie riconosciute. Questo significa, in termini concreti, che non può esercitare in modo autonomo attività che l’ordinamento riserva in via esclusiva a professionisti sanitari, né può aprire uno studio professionale indipendente per svolgere prestazioni sanitarie o utilizzare dispositivi medici senza la supervisione di un professionista sanitario abilitato.
È un punto che, per chi conosce davvero la struttura del sistema sanitario italiano, non dovrebbe sorprendere. L’autonomia professionale non è un dettaglio formale, ma l’elemento che definisce responsabilità cliniche, giuridiche e deontologiche. Utilizzare dispositivi medici come tecarterapia, magnetoterapia o altre apparecchiature elettromedicali non è un atto neutro: implica una valutazione clinica, una scelta terapeutica, una gestione del rischio e una responsabilità diretta verso il paziente. Tutti aspetti che l’ordinamento affida esclusivamente a professionisti sanitari riconosciuti e formati secondo percorsi universitari specifici.
Il caso da cui nasce la sentenza è emblematico. Un massofisioterapista iscritto all’Elenco Speciale ad Esaurimento aveva richiesto alla ASL competente l’autorizzazione ad aprire un proprio studio professionale. Diniego motivato proprio sulla base della nota ministeriale dell’11 dicembre 2024, firmata dalla Direttrice Generale Mariella Mainolfi. Diniego che il ricorrente ha impugnato davanti al TAR, ritenendo leso un proprio diritto all’esercizio professionale.
Il TAR Lazio, però, ha ritenuto pienamente legittima la posizione dell’amministrazione sanitaria. Nella sentenza si legge chiaramente che l’istanza avanzata mirava alla costituzione di uno studio di massofisioterapia con utilizzo di dispositivi medici e che proprio questo elemento rende corretto il rifiuto opposto dalla ASL, poiché tali dispositivi non possono essere utilizzati in modo autonomo da chi non è un professionista sanitario. Una conclusione lineare, coerente con l’impianto normativo vigente e con la giurisprudenza consolidata.
In questo contesto si inserisce il ruolo della FNOFI, intervenuta in giudizio a sostegno della legittimità della nota ministeriale. Un intervento che non nasce da contrapposizioni ideologiche, ma dalla necessità di tutelare la professione del fisioterapista e, prima ancora, la sicurezza delle persone che si affidano a percorsi riabilitativi. Il ringraziamento espresso dal presidente Piero Ferrante al Ministero della Salute e l’apprezzamento per la decisione del Tribunale vanno letti in questa chiave: difendere un confine professionale non significa escludere, ma garantire che ciascuno operi secondo competenze, responsabilità e limiti ben definiti.
Come fisioterapista, sento il dovere di sottolineare un aspetto che spesso viene omesso nel dibattito pubblico. Non si tratta di negare dignità a percorsi formativi storici o a figure che, in passato, hanno operato in contesti normativi differenti. La presenza degli elenchi speciali ad esaurimento nasce proprio per gestire una fase di transizione, non per creare nuove autonomie professionali. Confondere questi piani significa alimentare aspettative che l’ordinamento non può e non deve soddisfare.
La sanità non è un mercato libero in cui basta “saper fare” per poter esercitare. È un sistema regolato, perché in gioco c’è la salute delle persone. Ogni atto terapeutico, ogni scelta riabilitativa, ogni utilizzo di un dispositivo medico comporta una presa in carico globale del paziente, che include diagnosi funzionale, valutazione degli esiti, gestione delle controindicazioni e integrazione con altri professionisti sanitari. Tutto questo richiede un profilo professionale dotato di autonomia, responsabilità e riconoscimento giuridico.
La sentenza del TAR Lazio, quindi, non chiude una porta per qualcuno, ma rafforza un principio di ordine e di tutela. È un richiamo alla correttezza istituzionale e al rispetto delle regole, nell’interesse primario dei cittadini. Per noi fisioterapisti rappresenta anche un passaggio di responsabilità: continuare a difendere la nostra professione non con toni corporativi, ma con argomentazioni fondate, trasparenti e orientate alla qualità delle cure.
In un momento storico in cui la domanda di riabilitazione cresce e la complessità dei bisogni di salute aumenta, è fondamentale che ogni figura operi nel proprio ambito, in collaborazione e non in sovrapposizione. Solo così si costruisce un sistema sanitario credibile, sicuro e realmente al servizio delle persone. Questa sentenza va letta esattamente in questa direzione.
